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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 9
- Motivi di esclusione
1. Il richiedente è escluso d’ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:
a) sia stato invitato per due volte a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10 e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

c) dopo un anno dalla comunicazione del parere favorevole con riserva, non abbia richiesto di effettuare l’ulteriore valutazione da parte della Commissione tecnica per lo scioglimento della riserva.
2. Dell’esclusione viene data comunicazione scritta al comune di residenza ed all’interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l’assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.