Menù di navigazione

Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 7
- Parere della Commissione tecnica
1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui all’ articolo 8 comma 1 o nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

2. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all’interessato e al comune di residenza.
3. La Commissione, sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 5, può esprimere:
a) parere favorevole, a seguito del quale si procede all’inserimento del richiedente in una delle graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1; (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

b) parere favorevole con riserva, a seguito del quale si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

e si attivano le procedure di cui al comma 4;
c) parere negativo, a seguito del quale non si procede all’inserimento del richiedente in nessuna delle graduatorie (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

di cui all’articolo 8.
4. In caso di parere favorevole con riserva ai sensi del comma 3, lettera b):
a) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), l’interessato è tenuto a produrre le certificazioni relative agli esiti degli ulteriori accertamenti delle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali richiesti dalla Commissione;
b) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), l'interessato, al fine di di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilità, può partecipare (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

o al corso di orientamento e mobilità di cui all’articolo 18, ovvero ad altro corso analogo, debitamente certificato non tenuto dalla Scuola;
c) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c), d) ed e), sono effettuati ulteriori accertamenti da parte della Commissione.
5. La Commissione può sciogliere la riserva in sede di ulteriore verifica su richiesta dell’interessato e, in caso di esito positivo, si procede all’inserimento in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

6. In caso di parere negativo, ai sensi del comma 3, lettera c), il richiedente può presentare alla Commissione richiesta di riesame entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Il parere espresso dalla Commissione a seguito del riesame è definitivo e non dà luogo a procedure di revisione.
7. Nel caso il richiedente riceva parere negativo, anche a seguito di riesame ai sensi del comma 6, può presentare nuova istanza decorso almeno un anno dalla comunicazione del medesimo parere. Nel caso il parere negativo sia dovuto alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 5, lettera e), il richiedente non può più presentare ulteriori istanze.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.