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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 6
- Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all’uso del cane guida, che si svolge di norma almeno due volte l’anno, la Regione si avvale di un’apposita commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
c) un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità o un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità e delle tecniche di autonomia personale designato dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;
d) un funzionario od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:
a) le condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali;
b) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità sulla base delle risultanze dei test attitudinali somministrati dagli istruttori (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

di orientamento e mobilità con il cane guida;
c) il quadro psicologico attitudinale;
d) il contesto globale di operatività, in particolare le condizioni ambientali e la situazione familiare, cui il cane è destinato;
e) eventuali segnalazioni di presunti maltrattamenti o comportamenti lesivi della salute e del benessere del cane già posseduto.
6. In caso di particolari patologie, la Commissione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori certificazioni.
7. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 5 è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.