Menù di navigazione

Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 17
- Cani guida rientrati alla Scuola
1. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l’idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.
2. La nuova assegnazione di cani guida avviene, di norma, durante i corsi di istruzione programmati all’inizio dell’anno. In via del tutto eccezionale e su richiesta motivata del funzionario con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi della Scuola, la nuova assegnazione ad un allievo già assegnatario di cane guida potrà avvenire al di fuori dei corsi di istruzione programmati.
3. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti permanentemente inabili alla guida dei non vedenti per i motivi di cui all’allegato A al presente regolamento, su proposta dell’istruttore competente, sono ceduti o assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.