Menù di navigazione

Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 14
- Documentazione e materiale relativo al cane
1. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui all’articolo 13 al non vedente vengono consegnati:
a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;
b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;
c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell’animale;
d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;
e) il materiale di corredo del cane, ossia un finimento guida, un guinzaglio, una museruola ed un collare adeguato alle specifiche necessità.
2. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 viene inoltre consegnato al non vedente il passaporto del cane il cui costo è a carico del non vedente assegnatario.
3. Il finimento guida usurato può essere sostituito su richiesta scritta alla Scuola. In tal caso il richiedente è tenuto:
a) alla restituzione del finimento guida usurato ovvero, in caso di impossibilità alla restituzione, ad inviare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, che ne attesti l’avvenuto smarrimento o distruzione;
b) al pagamento del costo del finimento guida, comprensivo delle spese di spedizione.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.