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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 12
- Modalità di assegnazione del cane guida
1. Al termine del corso di istruzione di cui all’articolo 10, il funzionario con qualifica di istruttore di cani guida, sentito l’istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell’allievo con il cane.
2. In caso di giudizio favorevole, è disposta l’assegnazione in uso del cane guida da parte del dirigente responsabile della Scuola.
2 bis. In caso di giudizio sfavorevole, formulato anche durante lo svolgimento del corso, il dirigente responsabile della Scuola dispone la non assegnazione del cane guida. (25)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 11.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.