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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 11
- Ospitalità della Scuola
1. La Scuola può ospitare presso il proprio convitto gli allievi durante lo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 10, 18 e 19 assicurando vitto, alloggio e servizio di vigilanza.
2. La Scuola può altresì ospitare presso il proprio convitto allievi e persone coinvolte nelle attività che la Scuola svolge ai sensi del presente regolamento.
3. Le tariffe a carico degli ospiti della Scuola sono definite con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (24)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 10.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.