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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 10
- Corsi di istruzione all’uso del cane guida
1. I corsi di istruzione sono finalizzati all’apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l’instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.
2. Il corso di istruzione è gratuito ed è svolto di norma presso la sede della Scuola.
3. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono di norma programmati annualmente con decreto (20)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

del dirigente responsabile della Scuola sulla base delle previste disponibilità di cani addestrati alla guida.
4. La data del corso di istruzione viene comunicata ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 1 (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

aventi titolo a frequentare il corso di istruzione, di norma con un anticipo di quindici giorni.(22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

5. La durata del corso di istruzione, di norma, è di dodici giorni consecutivi e la sua frequenza è obbligatoria.
6. La durata del corso di istruzione per l’allievo già assegnatario di un cane guida può essere ridotta del 25 per cento su richiesta dello stesso allievo e a seguito di specifica indicazione da parte dell’istruttore competente.(23)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.