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Regolamento 1 ottobre 2013, n. 53/R

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”)

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 4 ottobre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 6 giugno 2013;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n.3;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 592 del 22 luglio 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2013, n. 778;


Considerato quanto segue:


1. E’ opportuno intervenire sulla norma transitoria che fissa il termine per adeguare i box ed i recinti, destinati ad ospitare cani e gatti, ai requisiti dimensionali fissati nell’allegato A;

Art. 1
- Sostituzione dell’art. 15 del d.p.g.r. 38/R/2011
1. L’articolo 15 del decreto del presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R/2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)”, è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Norma transitoria
1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all’articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell’ Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.