Menù di navigazione

Regolamento 1 ottobre 2013, n. 53/R

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”)

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 4 ottobre 2013

Art. 1
- Sostituzione dell’art. 15 del d.p.g.r. 38/R/2011
1. L’articolo 15 del decreto del presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R/2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)”, è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Norma transitoria
1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all’articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell’ Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.