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Regolamento 26 agosto 2013, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 30 agosto 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) e in particolare l’articolo 2;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 giugno 2013;


Visto il parere della Prima e Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 668;


Considerato quanto segue:


1. è necessario specificare i requisiti per la fruizione delle deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che devono essere posseduti dai soggetti beneficiari della deduzioni medesime;


2. è altresì necessario disciplinare le modalità di fruizione delle deduzioni, la loro decorrenza e durata, nonché i criteri e le modalità per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi all’utilizzo delle agevolazioni;


3. di accogliere il parere della Prima e della Terza commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative per usufruire delle deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le micro, piccole e medie imprese, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nell’anno 2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).
Art. 2
- Requisiti per l’utilizzo delle deduzioni
1. Le micro, piccole e medie imprese, di cui al Regolamento CEE n. 800/2008 della Commissione, Allegato I), per usufruire delle deduzioni devono:
a) essere iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) avere la sede o l’unità operativa che ha effettuato l’assunzione sul territorio della Regione Toscana;
c) non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
2. I lavoratori iscritti ad un servizio per l’impiego della Toscana ed appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis) della l.r. 35/2000 devono essere impiegati nelle sedi o unità operative delle imprese localizzate in Toscana.
Art. 3
- Specificazioni in ordine alle assunzioni di personale
1. Costituiscono nuove assunzioni che consentono di usufruire delle deduzioni di cui al presente regolamento anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro del personale dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.
2. Le imprese costituite nel 2013 possono usufruire delle deduzioni in riferimento ai lavoratori assunti nel medesimo anno purché l’assunzione non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.
Art. 4
- Importo ammesso a deduzione
1. L’importo ammesso a deduzione è pari al costo del lavoro ai fini IRAP , così come stabilito dal Sito esternodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sostenuto dall’impresa per ciascun lavoratore.
2. L’importo di cui al comma 1 rientra nella disciplina del regime “de minimis”.
Art. 5
- Decorrenza e durata delle deduzioni
1. La deduzioni spettano per il periodo d’imposta 2013 e per i due esercizi successivi.
Art. 6
- Modalità di fruizione e perdita del diritto alle deduzioni
1. Le imprese usufruiscono della deduzione attraverso una specifica indicazione sul modello annuale della dichiarazione dei redditi tenendone conto in sede di versamento a saldo dell’IRAP.
2. La perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 comporta la perdita del diritto di fruizione delle deduzioni.
Art. 7
- Verifiche e controlli
1. La Regione effettua verifiche a campione in merito al possesso dei requisiti dei soggetti che hanno fruito delle deduzioni in sede di dichiarazione annuale e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso all’Agenzia delle entrate per le verifiche di competenza, anche sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF prevista dal Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
3. L'Agenzia delle entrate procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione di cui al comma 2.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.