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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 433 del 10 giugno 2013;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 luglio 2013;


Visto il parere favorevole espresso da Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 599;


Considerato quanto segue:


1. è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l’individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;


2. è necessario creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;


3. è opportuno procedere alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e introdurre strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, nonché ridefinire gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi;


4. è necessario individuare le diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dei servizi e le relative funzioni, nonché definire i titoli di studio che meglio rispondono all’esigenza di qualificazione personale;


5. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell’infanzia, individuare contesti di sperimentazione, di partecipazione e progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;


6. è necessario prevedere per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi un termine di sessanta giorni al fine di consentire un’adeguata valutazione dei contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;


7. di accogliere le raccomandazioni della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Approva il presente regolamento


TITOLO I
- Oggetto e disposizioni generali
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.
CAPO II
- Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi
Art. 2
- Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
a) nido d’infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1) spazio gioco;
2) centro per bambini e famiglie;
3) servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata. (40)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 1.

Art. 3
- Forme di gestione dei servizi
1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati; (42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

c) titolarità e gestione privata.
1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

Art. 4
- Partecipazione delle famiglie
1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi. (44)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 3.

Art. 5
- Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio
1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa. (45)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 4.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
a) l’assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
Art. 6
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
b) elaborazione,(48)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

Art. 7
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali
1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell’elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;(49)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell’infanzia.
l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio. (51)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

Art. 8
- Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale. (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supportano le Conferenze zonali (21)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 1.

nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio; (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia;(53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

c) definiscono principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale. (54)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno. (55)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

Art. 9
- Funzioni delle aziende unità sanitarie locali
1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della Sito esternolegge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
a) realizzano attività di informazione, formazione (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 8.

e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuiscono all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l’azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l’adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.
Art. 10
- Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari
1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell’adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all’equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
Art. 10 bis
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 2.

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)

Comma così sostituta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.
CAPO III
- Personale
Art. 11
- Personale dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell’arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di progettazione, (59)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all' 8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale. (60)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

Art. 12
- Formazione
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione (61)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue. (62)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali (23)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 3.

promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.
Art. 13
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
Art. 14
- Titoli di studio del personale ausiliario
1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico.
2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all’articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

Art. 15
- Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico (25)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5.

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
Art. 16
- Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento
1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
CAPO IV
- Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie
Art. 17
- Carta dei servizi
1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi;
b) criteri di riferimento per l’accesso ai servizi;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.
Art. 18
- Elenco comunale degli educatori
1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all’articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 possono promuovere (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 13.

corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.
CAPO V
- Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi
Art. 19
- Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all’articolo 7. (66)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

5. L’area esterna di cui all’articolo 20 è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini segnalati e (67)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l’utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d’uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell’utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
Art. 20
- Caratteristiche degli spazi esterni
1. L’area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.
2. L’area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l’esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.
3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 3.

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
TITOLO II
- Nido d’infanzia
CAPO I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 21
- Nido d'infanzia
1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che prevede (68)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 15.

l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
Art. 22
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all’esterno della struttura, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis; (69)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d’età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.
4. Nel caso di nidi d’infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
5. I nidi d’infanzia già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 23
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi del nido d’infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (71)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 17.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Ai nidi d’infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 24
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti del nido d’infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (26)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 6.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 25
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d’infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (72)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3, sentita l’azienda USL di riferimento.(73)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.

CAPO II
- Requisiti organizzativi
Art. 26
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d’infanzia prevede l’apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. L’orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino deve frequentare il nido d’infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci. (75)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.

2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (15)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 1.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore. (76)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.

3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all’esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. (77)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.

4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all’interno della struttura. (76)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.

Art. 27
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 4.

calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell’arco della giornata.
3. I comuni stabiliscono l’adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell’età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 20.

TITOLO III
- Servizi integrativi
CAPO I
- Spazio gioco
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 28
- Spazio gioco
1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza.
Art. 29
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici;
d bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione della merenda, se ne è prevista (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 21.

la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione della merenda (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 21.

è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti. (27)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 7.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
4. Gli spazi gioco già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 30
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (80)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 22.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 31
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono (81)

Parola soppressa con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 23.

rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (28)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 8.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 32
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sette (82)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici (29)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9.

mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (83)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3, sentita l’azienda USL di riferimento. (84)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (85)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 33
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi continuativi (30)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.

.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 2.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Nello spazio gioco possono essere somministrate la colazione e la merenda, (31)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.

non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 34
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 5.

calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
0a) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi; (32)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 11.

a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
CAPO II
- Centro per bambini e famiglie
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 35
- Centro per bambini e famiglie
1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all’organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
Art. 36
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
Art. 37
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (86)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 25.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 38
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. I diversi materiali di gioco , ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (33)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 12.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
Art. 39
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (87)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 2, sentita l’azienda USL di riferimento.(88)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (89)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 40
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l’apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 41
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. (7)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 6.

Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
CAPO III
- Servizio educativo in contesto domiciliare
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 42
- Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi. (15)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 1.

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7, favorisce un’interazione con gli altri servizi educativi e promuove l’aggiornamento professionale degli educatori. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

Art. 43
- Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 44
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo prevede un affidamento quotidiano dei bambini. (91)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo, il cui menù è approvato dall’azienda USL di riferimento, (92)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

e il riposo.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (17)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 3.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 45
- Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1. (10)

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 9.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.
TITOLO IV
- Continuità verticale
CAPO I
- Continuità verticale
Art. 46
1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istituiti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i poli per l’infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l’infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l’infanzia prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l’infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.
Art. 47
Standard generali dei centri educativi integrati zerosei (94)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 30.

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
3. Il progetto educativo sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
Art. 48
Abrogato
TITOLO V
- Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo
CAPO I
- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
Art. 49
- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
3. L’accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.
Art. 50
- Requisiti e procedimento di autorizzazione
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

5. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

7. L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
8. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa;
b) la domanda di rinnovo per l’autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’autorizzazione in corso di validità. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie “, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale. (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

(35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

Art. 51
- Requisiti e procedimento per l’accreditamento
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

3. l soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì:
a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque (96)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
b) l’attuazione delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 15;
c) l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
d) l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, (97)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
4. L’accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

6. L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo per l’accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’accreditamento in corso di validità. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (39)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

Art. 52
- Convenzioni
1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.
CAPO II
- Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo
Art. 53
- Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi
1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 54
- Vigilanza sui servizi educativi
1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio.(98)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 33.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell’articolo 9.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
4. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvedono, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell’accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività. (14)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 12.

CAPO III
- Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi
Art. 55
- Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi
1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.
TITOLO VI
- Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 56
- Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati
1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall’anno educativo 2014/2015.
2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.
Art. 57
- Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni
1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell’area esterna, come previsto all’articolo 20, comma 2, provvedono all’adeguamento dell’area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.
2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:
a) articolo 14, comma 8;
b) articolo 18, comma 7;
c) articolo 22, comma 7.
3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all’articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l’autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all’articolo 19, comma 3.
Art. 58
- Abrogazioni
1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è abrogato.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.