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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 27
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 4.

calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell’arco della giornata.
3. I comuni stabiliscono l’adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell’età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte. (78)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 20.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.