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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 433 del 10 giugno 2013;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 luglio 2013;


Visto il parere favorevole espresso da Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 599;


Considerato quanto segue:


1. è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l’individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;


2. è necessario creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;


3. è opportuno procedere alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e introdurre strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, nonché ridefinire gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi;


4. è necessario individuare le diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dei servizi e le relative funzioni, nonché definire i titoli di studio che meglio rispondono all’esigenza di qualificazione personale;


5. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell’infanzia, individuare contesti di sperimentazione, di partecipazione e progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;


6. è necessario prevedere per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi un termine di sessanta giorni al fine di consentire un’adeguata valutazione dei contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;


7. di accogliere le raccomandazioni della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.