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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

TITOLO V
- Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo
CAPO I
- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
Art. 49
- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta.
3. L’accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.
Art. 50
- Requisiti e procedimento di autorizzazione
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

5. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

7. L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
8. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa;
b) la domanda di rinnovo per l’autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’autorizzazione in corso di validità. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie “, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale. (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

(35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

Art. 51
- Requisiti e procedimento per l’accreditamento
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

3. l soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì:
a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque (96)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
b) l’attuazione delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 15;
c) l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
d) l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, (97)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
4. L’accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

6. L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo per l’accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’accreditamento in corso di validità. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (39)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

Art. 52
- Convenzioni
1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.
CAPO II
- Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo
Art. 53
- Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi
1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 54
- Vigilanza sui servizi educativi
1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio.(98)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 33.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell’articolo 9.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
4. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvedono, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell’accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività. (14)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 12.

CAPO III
- Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi
Art. 55
- Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi
1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.