Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
TITOLO IV
- Continuità verticale
CAPO I
- Continuità verticale
Art. 46
- Centri educativi integrati zerosei
1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002 , la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati “Centri zerosei”.
Art. 47
- Standard generali
1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Per garantire la continuità e l’integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
Art. 48
- Progetto pedagogico ed educativo
1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 5, prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.
2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.