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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

TITOLO IV
- Continuità verticale
CAPO I
- Continuità verticale
Art. 46
1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istituiti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i poli per l’infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.
2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l’infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l’infanzia prevedono l’integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l’infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.
Art. 47
Standard generali dei centri educativi integrati zerosei (94)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 30.

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell’infanzia.
3. Il progetto educativo sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.
Art. 48
Abrogato

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.