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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

TITOLO III
- Servizi integrativi
CAPO I
- Spazio gioco
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 28
- Spazio gioco
1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza.
Art. 29
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici;
d bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione della merenda, se ne è prevista (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 21.

la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione della merenda (79)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 21.

è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti. (27)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 7.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
4. Gli spazi gioco già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 30
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (80)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 22.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 31
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono (81)

Parola soppressa con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 23.

rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (28)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 8.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 32
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sette (82)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici (29)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9.

mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (83)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3, sentita l’azienda USL di riferimento. (84)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (85)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.

SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 33
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi continuativi (30)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.

.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 2.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Nello spazio gioco possono essere somministrate la colazione e la merenda, (31)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.

non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 34
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 5.

calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
0a) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi; (32)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 11.

a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
CAPO II
- Centro per bambini e famiglie
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 35
- Centro per bambini e famiglie
1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all’organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
Art. 36
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
Art. 37
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (86)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 25.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 38
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. I diversi materiali di gioco , ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (33)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 12.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
Art. 39
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (87)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 2, sentita l’azienda USL di riferimento.(88)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (89)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 40
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l’apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 41
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. (7)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 6.

Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
CAPO III
- Servizio educativo in contesto domiciliare
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 42
- Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi. (15)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 1.

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7, favorisce un’interazione con gli altri servizi educativi e promuove l’aggiornamento professionale degli educatori. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

Art. 43
- Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 44
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo prevede un affidamento quotidiano dei bambini. (91)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo, il cui menù è approvato dall’azienda USL di riferimento, (92)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

e il riposo.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (17)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 3.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 45
- Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1. (10)

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 9.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.