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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 40
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l’apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.
Art. 41
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’ 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. (7)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 6.

Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.