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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 35
- Centro per bambini e famiglie
1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all’organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
Art. 36
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
Art. 37
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (86)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 25.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 38
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. I diversi materiali di gioco , ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (33)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 12.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
Art. 39
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (87)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 2, sentita l’azienda USL di riferimento.(88)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio    1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (89)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.