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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 21
- Nido d'infanzia
1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che prevede (68)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 15.

l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
Art. 22
- Caratteristiche degli spazi interni
1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.
2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:
a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all’esterno della struttura, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis; (69)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.
2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d’età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo. (70)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.
4. Nel caso di nidi d’infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.
5. I nidi d’infanzia già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l’ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).
Art. 23
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi del nido d’infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (71)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 17.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Ai nidi d’infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).
Art. 24
- Organizzazione degli spazi destinati ai bambini
1. Gli ambienti del nido d’infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero, (26)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 6.

sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
Art. 25
- Ricettività e dimensionamento
1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d’infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, (72)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.

può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3, sentita l’azienda USL di riferimento.(73)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.