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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO V
- Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi
Art. 19
- Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all’articolo 7. (66)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

5. L’area esterna di cui all’articolo 20 è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini segnalati e (67)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l’utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d’uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell’utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.
Art. 20
- Caratteristiche degli spazi esterni
1. L’area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.
2. L’area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l’esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.
3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 3.

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.