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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO III
- Personale
Art. 11
- Personale dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell’arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di progettazione, (59)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all' 8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale. (60)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.

Art. 12
- Formazione
1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione (61)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue. (62)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali (23)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 3.

promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.
Art. 13
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
Art. 14
- Titoli di studio del personale ausiliario
1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico.
2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all’articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l’attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice. (63)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.

Art. 15
- Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico (25)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5.

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
Art. 16
- Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento
1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.