Menù di navigazione

Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO II
- Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi
Art. 2
- Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:
a) nido d’infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1) spazio gioco;
2) centro per bambini e famiglie;
3) servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata. (40)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 1.

Art. 3
- Forme di gestione dei servizi
1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati; (42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

c) titolarità e gestione privata.
1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.

Art. 4
- Partecipazione delle famiglie
1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi. (44)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 3.

Art. 5
- Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio
1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l’azione educativa. (45)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 4.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
a) l’assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
Art. 6
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
b) elaborazione,(48)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

Art. 7
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali
1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell’elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;(49)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell’infanzia.
l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio. (51)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

Art. 8
- Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale. (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supportano le Conferenze zonali (21)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 1.

nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio; (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia;(53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

c) definiscono principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale. (54)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno. (55)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

Art. 9
- Funzioni delle aziende unità sanitarie locali
1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della Sito esternolegge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
a) realizzano attività di informazione, formazione (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 8.

e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b) contribuiscono all’elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l’azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l’adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.
Art. 10
- Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari
1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Nell’adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all’equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
Art. 10 bis
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 2.

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)

Comma così sostituta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.