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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO I
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 56
- Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati
1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall’anno educativo 2014/2015.
2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.
Art. 57
- Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni
1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell’area esterna, come previsto all’articolo 20, comma 2, provvedono all’adeguamento dell’area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.
2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:
a) articolo 14, comma 8;
b) articolo 18, comma 7;
c) articolo 22, comma 7.
3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all’articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l’autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all’articolo 19, comma 3.
Art. 58
- Abrogazioni
1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è abrogato.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.