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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

CAPO III
- Servizio educativo in contesto domiciliare
SEZIONE I
- Definizione e requisiti strutturali
Art. 42
- Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi. (15)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 1.

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7, favorisce un’interazione con gli altri servizi educativi e promuove l’aggiornamento professionale degli educatori. (90)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.

Art. 43
- Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
SEZIONE II
- Requisiti organizzativi
Art. 44
- Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo prevede un affidamento quotidiano dei bambini. (91)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo, il cui menù è approvato dall’azienda USL di riferimento, (92)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.

e il riposo.
3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (17)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 3.

(18)

Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 45
- Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1. (10)

Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 9.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.