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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 8
- Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale. (52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supportano le Conferenze zonali (21)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 1.

nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio; (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia;(53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

c) definiscono principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale. (54)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno. (55)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.