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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 7
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali
1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell’elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;(49)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell’infanzia.
l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. (50)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.

4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio. (51)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.