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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 6
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi
1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46)

Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15.
2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
b) elaborazione,(48)

Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.

monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
d) aggiornamento e formazione del personale;
e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.