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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 53
- Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi
1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.