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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 50
- Requisiti e procedimento di autorizzazione
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

5. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

7. L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
8. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa;
b) la domanda di rinnovo per l’autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’autorizzazione in corso di validità. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie “, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale. (95)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.

(35)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.

9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.