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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 43
- Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.