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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 23
- Standard dimensionali per gli spazi interni
1. Gli spazi del nido d’infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L’ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), oltre ad un’adeguata possibilità di areazione, (71)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 17.

prevede:
a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Ai nidi d’infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.