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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 19
- Standard di base e funzionalità degli spazi
1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all’articolo 7. (66)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

5. L’area esterna di cui all’articolo 20 è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini segnalati e (67)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.

sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l’utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d’uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell’utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.