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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 10 bis
Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 2.

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, di cui all’articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)

Comma così sostituta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.