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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), ed in particolare l’articolo 22;


Visto il parere del Comitato Tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 7 marzo 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 25 marzo 2013 ;


Visto il parere favorevole con le osservazioni della commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 18 aprile 2013;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 aprile 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2013, n. 311.


Considerato quanto segue:


1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul potenziale viticolo rende opportuno definire con precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, le modalità di registrazione dei procedimenti amministrativi e di predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni nonché le informazioni di carattere tecnico ed agronomico che devono essere contenute nello schedario viticolo e le finalità per cui vengono utilizzate;


2. la resa media regionale dei diritti di reimpianto, già fissata pari a settanta quintali di uva ad ettaro con la previgente normativa, viene confermata in considerazione del breve periodo di tempo trascorso dalla precedente stima;


3. nel rispetto delle disposizioni dettate dal Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) ed in particolare dall’articolo 5, comma 8, viene stabilito il procedimento amministrativo per la costituzione dell’elenco regionale delle menzioni “vigna” e viene definito il toponimo ed il nome tradizionale;

4. è necessario individuare le finalità per cui vengono concessi i diritti della riserva regionale e fissare i criteri e le modalità per tale concessione;


5. al fine di garantire il non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di reimpianto dalla riserva, come richiesto dalla normativa comunitaria, si è ritenuto opportuno confermare il coefficiente di riduzione della superficie pari al 10 per cento, già fissato dalla previgente normativa, da applicare nel caso di passaggio da superficie non irrigua a irrigua;


6. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede che la concessione dei diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale possa avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo, ad eccezione dei diritti concessi ai giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i quali la concessione può avvenire a titolo gratuito. Pertanto si rende necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto prelevato dalla riserva: l’importo da versare per la concessione di tali diritti è fissato in euro 300 a decara. Tale importo tiene conto del fatto che, in vista della futura liberalizzazione degli impianti viticoli a decorrere dal 1° gennaio 2015, il valore dei diritti di reimpianto ha subito in questi ultimi anni una forte riduzione;


7. in attuazione dell’articolo 5, comma 5 della l.r. 68/2012 , i diritti della riserva regionale possono essere utilizzati anche per favorire la conservazione di vigneti di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; in tal caso è necessario individuare i criteri e le modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale nonché le caratteristiche delle superfici vitate di particolare pregio che possono usufruire di tale opportunità; occorre inoltre definire la procedura per la loro assegnazione;


8. ai sensi della l.r. 68/2012 , tutte le domande e le dichiarazioni relative ai procedimenti sul potenziale viticolo sono presentate alla Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA) tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA). Si è ritenuto opportuno, stabilire i contenuti essenziali di tali domande e dichiarazioni, al fine di garantirne l’uniformità sul territorio;


9. è opportuno stabilire le modalità di presentazione delle domande di concessione dei diritti di nuovo impianto per la realizzazione di superfici vitate destinate alla coltura di piante madri marze, alla sperimentazione vitivinicola o realizzate nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità per garantire comportamenti univoci sul territorio regionale; allo stesso scopo è opportuno stabilire i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare impianti sperimentali;


10. in considerazione del fatto che il ripristino della densità di impianto iniziale di un vigneto persa a seguito di fallanze influisce sugli elementi strutturali di un vigneto, al fine di garantire il costante aggiornamento dello schedario si è ritenuto opportuno regolare una fattispecie particolare di reimpianto;


11. è necessario comunicare la realizzazione di un impianto di superfici vitate destinate al consumo familiare: in tale casistica, al fine di semplificare al massimo il procedimento amministrativo, è stata prevista la possibilità di presentare, in alternativa alla DUA, una comunicazione cartacea ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo;


12. al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende, sono dettare alcune disposizioni particolari per l’attribuzione della idoneità tecnico produttiva alle unità vitate anche qualora il rapporto percentuale tra i vitigni fissato dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione d’origine (DO) non sia rispettato, a condizione che i vitigni presenti siano comunque ammessi dal disciplinare di produzione medesimo, come già previsto dalla previgente normativa;


13. al fine di dettare regole chiare ed univoche in materia di rivendicazione delle produzioni, sono fissati alcuni principi di carattere generale cui attenersi in fase di presentazione della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO;


14. per garantire che i consorzi di tutela forniscano alle provincie informazioni sufficienti per valutare le proposte di limitazione delle superfici rivendicabili, sono individuati gli elementi che i consorzi devono fornire alla provincia quando presentano la proposta finalizzata al conseguimento dell’equilibrio di mercato;


15. è necessario stabilire le modalità per assicurare che il trasferimento della superficie rivendicabile sia sempre accompagnato dal trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata per lo meno equivalente situata all’interno della zona di produzione dei vini della relativa DO o dal trasferimento di un diritto di reimpianto di superficie vitata per lo meno equivalente al fine di garantire la corretta gestione della superficie rivendicabile;


16. per garantire un corretto passaggio dalla previgente normativa,che consentiva di pianificare le produzioni dei vini a denominazione d’origine protetta (DOP) contingentando gli albi delle denominazioni interessate, alla normativa vigente che, sempre al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, prevede di limitare la superficie rivendicabile dei vini interessati, è necessario fissare le regole per attribuire alle singole aziende la superficie rivendicabile sulla base di quanto risulta iscritto agli albi dei vini a DOP e registrato sui diritti di reimpianto con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tale conteggio devono essere prese in considerazione anche le superficie iscritte agli albi sospese ai sensi della legge previgente; inoltre è necessario prevedere che le norme sul trasferimento della superficie rivendicabile a seguito di trasferimento della superficie vitata, si applichino ai contratti in essere solo se tali disposizioni sono compatibili con il contenuto del contratto medesimo;


17. per l’istituzione delle commissioni di degustazione si definiscono i compiti dell’organismo di controllo ed i principi per l’indicazione del presidente e del relativo supplente; viene inoltre incaricato il competente settore della Giunta regionale di tenere un archivio delle commissioni di degustazione istituite, dei presidenti, dei segretari e dei relativi supplenti al fine di garantire la conoscibilità del sistema;


18. vengono date disposizioni alle Camere di Commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) per la tenuta e la pubblicazione dell’elenco dei tecnici e degli esperti degustatori, indicando la procedura da seguire per la iscrizione in detti elenchi; inoltre, al fine di favorire l’attività delle strutture di controllo nella nomina delle commissioni di degustazione, in una ottica di trasparenza, si dispone la pubblicazione telematica dei nominativi iscritti negli elenchi;


19. è necessario stabilire le norme che devono essere abrogate o che perdono efficacia dall’entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire la certezza giuridica nella applicazione delle norme,


20. di accogliere il parere favorevole con le osservazioni della commissione consiliare competente e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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