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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

CAPO IV
- Commissioni di degustazione e elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori
Art. 21
- Commissioni di degustazione (articolo 20 l.r.68/2012 )
1. Ai fini dell’istituzione delle commissioni di degustazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge, la struttura di controllo indica alla competente struttura della Giunta Regionale per ciascuna commissione:
a) la relativa DOP per la quale opera la commissione di degustazione;
b) l’ambito territoriale in cui opera la commissione nonché la sua ubicazione.
2. La struttura di controllo può altresì indicare una stessa commissione di degustazione per più vini a DOP, dandone adeguata motivazione con una relazione da presentare insieme alla proposta di istituzione della commissione.
3. La struttura di controllo presenta la proposta ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della legge tenuto conto delle situazioni locali, della disponibilità degli iscritti e sulla base dei seguenti principi:
a) attuare un rinnovamento delle cariche di Presidente e relativo supplente;
b) favorire la valorizzazione di nuove professionalità emergenti;
c) garantire le pari opportunità.
4. La struttura di controllo può altresì ricorrere all’elenco degli esperti degustatori nel formulare la rosa dei nominativi del Presidente e relativo supplente nel caso in cui non sia stato possibile ricorrere all’elenco dei tecnici degustatori, fornendone la motivazione con una relazione da presentare insieme alla proposta dei nominativi.
5. Nell’indicazione dei nominativi riferiti al presidente e al relativo supplente, al segretario e al relativo supplente la struttura di controllo indica altresì il compenso previsto per l’attività svolta.
6. La competente struttura della Giunta regionale tiene un archivio delle commissioni di degustazione istituite, dei presidenti, segretari e relativi supplenti e della scadenza della loro nomina.
Art. 22
- Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori (articolo 21 l.r. 68/2012 )
1. Il soggetto che intende iscriversi in uno degli elenchi dei tecnici o degli esperti degustatori presenta richiesta alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) nel cui ambito territoriale ricade la residenza secondo la modulistica predisposta dalle medesime CCIAA. Nella medesima richiesta indica gli ambiti territoriali in cui intende svolgere la propria attività. Nel caso in cui il richiedente non risieda sul territorio regionale toscano, la richiesta è presentata alla CCIAA del capoluogo di regione o alla CCIAA nel cui ambito territoriale intende operare, se unico.
2. La CCIAA competente provvede ad iscrivere il soggetto richiedente previa verifica dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP ed IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento).
3. Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati. Può inoltre richiedere la modifica degli ambiti territoriali di attività. In entrambi i casi presenta istanza di variazione alla CCIAA di iscrizione.
4. Le CCIAA provvedono alla pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 3 della legge con riferimento ai soggetti iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e riportano per ciascun soggetto iscritto i seguenti dati:
a) nominativo;
b) data di nascita;
c) CCIAA di iscrizione;
d) ambiti territoriali di attività.
5. Le CCIAA provvedono altresì ad aggiornare e pubblicare gli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori tramite apposito sito internet.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.