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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

CAPO II
- Potenziale produttivo viticolo
Art. 3
- Gestione dei procedimenti e modulistica (articolo 4 l.r. 68/2012 )
1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte dall’Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.
2. La modulistica relativa alle domande e alle dichiarazioni prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle regole e standard relativi al sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), garantendo la necessaria interoperabilità e cooperazione applicativa con gli altri sistemi e banche dati regionali.
Art. 4
- Schedario viticolo (articolo 4 l.r. 68/2012 )
1. Le informazioni di carattere tecnico e agronomico contenute nello schedario viticolo di cui all'articolo 4 della legge, riferiti alla singola unità vitata, sono:
a) la superficie riscontrata in ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
b) i riferimenti catastali;
c) il sesto di coltivazione, la densità di impianto e la percentuale di fallanze;
d) l’anno dell’impianto;
e) irriguo/non irriguo;
f) lo stato di coltivazione (coltivato o abbandonato);
g) la destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare o altro);
h) il tipo di coltura (specializzato, promiscuo o altro);
i) l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate di cui alla lettera a) ai fini della rivendicazione delle produzioni delle relative DO di cui all’articolo 13 della legge;
l) la forma di allevamento;
m) la composizione ampelografica riferita alla superficie effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi;
n) la eventuale indicazione della menzione vigna.
2. Le unità vitate di cui al comma 1 aventi le stesse caratteristiche di carattere agronomico e di impianto e condotte dalla medesima UTE purché contigue costituiscono l’unità vitata estesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni).
3. Il dato di superficie registrato nello schedario viticolo costituisce il valore da utilizzare come riferimento per i seguenti ambiti:
a) fascicolo aziendale;
b) inventario potenziale produttivo;
c) procedimenti amministrativi;
d) dichiarazioni di vendemmia annuali e rivendicazione DO;
e) regime di domanda unica e sviluppo rurale;
f) attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
g) altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
4. Qualora una superficie vitata registrata nello schedario sia sottoposta ad una nuova misurazione, il dato di superficie registrato nello schedario non viene modificato se la nuova misurazione rientra nella tolleranza di misurazione di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione ed il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo) e all’articolo 4, comma 10 del d.m. 16 dicembre 2010. Tale tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ettaro.
Art. 5
- Disposizioni per l’utilizzo della menzione vigna ( articolo 2 l.r. 68/2012)
1. Il produttore, che intende iscrivere nello schedario viticolo un nuovo toponimo o nome tradizionale presenta la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), specificando se trattasi di menzione vigna riferita al toponimo o al nome tradizionale, e in quest’ultimo caso, se tale termine è già in uso da almeno cinque anni.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale o promozionale o dichiarativa dell’azienda che ne dimostri l’uso continuativo per almeno cinque anni. Nel caso in cui quest’ultima condizione non sia rispettata, la menzione vigna seguita dal nome tradizionale è registrata nello schedario in modo provvisorio. La registrazione nello schedario diventa definitiva trascorsi i cinque anni o i restanti anni per i quali non è stato possibile dimostrare l’uso continuativo. La menzione vigna iscritta nello schedario in modo provvisorio non può essere utilizzata in fase di rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DOP.
3. Per toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica. Un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
4. Per nome tradizionale si intende un nome generico, anche di carattere storico o di fantasia, utilizzato continuativamente per almeno 5 anni. Il nome tradizionale per la sua natura può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
5. L’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 6, comma 8 del d.lgs. 61/2010, con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai produttori entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP.
6. Alla data di scadenza della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP, ARTEA estrae dallo schedario viticolo l’elenco regionale delle menzioni vigna e lo pubblica nel proprio sistema informativo.
Art. 6
- Riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:
a) i diritti di nuovo impianto di cui all’articolo 6 della legge, se non utilizzati entro i periodi prescritti;
b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i periodi prescritti;
c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale volontariamente dai detentori;
d) i diritti provenienti da altre riserve;
e) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;
f) altri diritti assegnati alla riserva regionale in applicazione di norme comunitarie e nazionali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, tramite le funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3 della legge, di seguito registro dei diritti, e ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si avvale delle province per la verifica dei diritti scaduti.
3. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.
Art. 7
- Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati:
a) per realizzare superfici vitate idonee alla produzione di vini a DO;
b) su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite purché idonee a produrre vino a DO.
2. I diritti della riserva regionale sono concessi sulla base di atti adottati dalla Giunta regionale tenendo conto, in particolare:
a) delle condizioni di mercato;
b) delle condizioni strutturali e produttive dell’UTE, quali la dimensione della superficie vitata, la provenienza delle superfici oggetto di impianto con riferimento alle superfici assegnate attraverso la banca della terra di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), la quantità di vino prodotto con particolare riferimento alle produzioni DO;
c) delle caratteristiche del conduttore.
3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.
4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Nell`utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.
6. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 300 euro a decara o frazione di decara.
7. Il corrispettivo di cui al comma 6 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
Art. 8
- Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 5 l.r. 68/2012 )
1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all’articolo 5, comma 5 della legge, sono richiesti dal conduttore tramite la DUA.
2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE.
4. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati:
a) età dell’impianto superiore ai quaranta anni;
b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo;
d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie;
e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati a rischio di estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
5. La competente struttura della Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformità al parere acquisito.
6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) n. 1234/2007, il conduttore deve versare alla Regione per la concessione del diritto della riserva regionale un corrispettivo pari a 300 euro a decara o frazione di decara.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, il diritto della riserva regionale è concesso a titolo gratuito al giovane agricoltore di età inferiore ai quaranta anni dotato di sufficiente capacità e competenza professionale, che si è insediato per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.