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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 22 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), di seguito indicata con legge, disciplina gli interventi sullo schedario viticolo, la gestione dell’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti anche ai fini della rivendicazione delle produzioni, le commissioni di degustazione nonché la tenuta degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori.
Art. 2
- Definizioni (articolo 2 l.r. 68/2012 )
1. Ai fini del presente regolamento, con riferimento ad una determinata superficie vitata, si intende per:
a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l’eliminazione completa di tutti i ceppi;
b) data di inizio dei lavori di impianto: la data in cui viene messa a dimora la prima barbatella;
c) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di vite innestate o non innestate o parti di vite, per la produzione di uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola;
d) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l’innesto di viti già precedentemente innestate;
e) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;
f) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale, fissata a 70 quintali di uva per ettaro;
g) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);
h) parcella viticola aziendale: ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), è definita come una superficie vitata continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti quali l’orientamento dei filari e il sesto di impianto e che è condotta da una singola unità tecnico economica (UTE). Ciascuna parcella viticola è composta da una o più particelle catastali, comprese anche parzialmente, e da una o più unità vitate;
i) struttura di controllo: l’autorità pubblica designata e l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere l’attività di controllo sui vini a DOP e ad IGP ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ).

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.