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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 21 febbraio 2013;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17 comma 4 del

regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 208, recante l’approvazione dello schema di regolamento di attuazione dell’articolo 60 della l.r. 77/2012 , ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto;


Visto il parere favorevole con osservazioni della competente Commissione consiliare, reso nella seduta dell’ 11 aprile 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 267;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 60 della legge finanziaria per l’anno 2013 prevede interventi di sostegno finanziario destinati all’inclusione sociale e alla lotta alla povertà, e ne demanda l’attuazione ad un regolamento che stabilisce, tra l’altro, la tipologia di tale sostegno, il suo ammontare massimo e le modalità gestionali, nonché le caratteristiche dei progetti di inclusione sociale.


2. La previsione legislativa di una selezione dei progetti di inclusione sociale tramite bandi pubblici implica l’articolazione del sostegno regionale in due fasi: nella prima di esse è disciplinato il rapporto tra la Regione e i soggetti del terzo settore che presentano i progetti di inclusione, e nella seconda, invece, il rapporto tra tali soggetti e i beneficiari del sostegno finanziario.


3. Per quanto riguarda la prima fase, è necessario, in particolare, predeterminare i contenuti dei progetti che i soggetti del terzo settore presentano alla Regione, perché l’ammissione al sostegno finanziario si basa su tali elementi, oltre che su quelli che saranno ulteriormente prescritti dai bandi pubblici di cui al punto 2.


4. L'indicazione dei contenuti del progetto è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. L'attuazione del progetto di sostegno ha lo scopo specifico di evitare che i beneficiari possano precipitare in una condizione di vera e propria indigenza ed emarginazione sociale. (1)

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 1.



5. Allo scopo di rendere maggiormente efficace e continuativa l’azione a sostegno delle persone in difficoltà, è necessario prevedere, successivamente all’erogazione del sostegno finanziario, un’ intervento di tutoraggio del beneficiario svolto dal soggetto del terzo settore, e finalizzato soprattutto all’educazione ad un uso consapevole del denaro.


6. Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse è fondamentale rafforzare la collaborazione tra soggetti del terzo settore e servizi sociali professionali, anche prevedendo che i primi comunichino ai secondi gli interventi effettuati. (2)

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 2.



7. Di accogliere il parere della competente Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi contenute;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone in condizioni di particolare fragilità socio-economica, al fine di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica.
Art. 2
- Modalità dell’intervento regionale
1. La Regione effettua gli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 1 mediante la concessione di finanziamenti ai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale.
2. L’importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al comma 1 è fissato in euro 150.000,00.
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori dei progetti sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
- Contenuti, presentazione e valutazione dei progetti di inclusione sociale
1. Il finanziamento è concesso a seguito della pubblicazione di bando pubblico, della presentazione e della positiva valutazione di progetti diretti a favorire l’inclusione sociale dei soggetti in condizioni di particolare fragilità.
2. Fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dal bando, il progetto di inclusione sociale contiene l’indicazione dei seguenti elementi:
a) una descrizione generale del progetto proposto, con particolare riferimento agli elementi innovativi rispetto all’ordinaria attività del soggetto del terzo settore;
b) gli obiettivi di tipo qualitativo secondo le priorità indicate dal bando, tra le quali l’inserimento sociale del soggetto attraverso l’attribuzione di un ruolo rispetto alla collettività, la sua valorizzazione e responsabilizzazione, il recupero di competenze personali, il miglioramento del sistema di relazioni con la comunità di riferimento;
c) la programmazione di attività di formazione interna destinate agli operatori dei centri di ascolto di cui all’articolo 5 comma 1;
d) i costi di gestione del progetto;
e) la forma di compartecipazione del soggetto del terzo settore, consistente nel cofinanziamento del progetto presentato oppure nella messa a disposizione di strutture e personale per lo svolgimento delle attività, o comunque nell’assunzione dei relativi oneri economici;
f) le specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare dei destinatari del progetto, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alla presenza di situazioni di disabilità grave, alla presenza di figli minori e di nuclei monoparentali;
g) i criteri di valutazione delle condizioni indicate alla lettera f)
h) l’indicazione dei centri di ascolto coinvolti nella realizzazione del progetto;
i) la programmazione di attività di tutoraggio, con la previsione di un progetto personalizzato nei confronti dei destinatari del progetto, aventi la finalità di supportare un uso consapevole del denaro ed il superamento della situazione di marginalità;
j) le regolazioni specifiche dei rapporti con i destinatari del progetto, successivamente all’erogazione del sostegno finanziario, secondo quanto disposto all’articolo 6 commi 4 e 5;
k) la durata del progetto di inclusione sociale, non superiore ad anni quattro;
l) l’illustrazione della pregressa esperienza del soggetto proponente, derivante dallo svolgimento di attività analoghe a quelle per le quali è richiesto il finanziamento, e comunque di attività di rilievo sociale;
m) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del progetto presso i potenziali beneficiari.
3. Ciascun soggetto del terzo settore non può presentare complessivamente più di due progetti, riferiti a distinti ambiti territoriali aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti o comunque corrispondenti ad una zona socio-sanitaria.
4. Un progetto può essere presentato ed attuato da più soggetti in collaborazione tra loro. In questo caso essi individuano un capofila per la presentazione del progetto a seguito del bando regionale.
5. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti.
6. La Regione compartecipa agli oneri di gestione dei progetti finanziati nella misura forfetaria del 5% dell’importo complessivo del finanziamento regionale assegnato per l’attuazione del progetto.
Art. 4
- Destinatari dei progetti di inclusione sociale
1. Sono destinatari dei progetti di inclusione sociale le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 60 comma 3 della l.r.77/2012 che, secondo quanto definito dal progetto di inclusione sociale, si trovano in specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare ed in una situazione economica, temporanea e contingente, che non consente loro di sostenere spese necessarie per motivi di salute o connesse alla situazione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa e lavorativa.
Art. 5
- Centri di ascolto
1. La valutazione della condizione dei destinatari del progetto avviene nell’ambito di presidi territoriali dei soggetti del terzo settore, denominati “centri di ascolto”.
2. Gli operatori dei centri di ascolto effettuano la valutazione secondo i criteri di cui all’articolo 3 comma 2 lettera g) ed operano in stretto coordinamento con il personale professionale dei servizi sociali territoriali, anche per quanto riguarda l’attuazione delle misure previste dall’articolo 52 comma 3 della l.r. 41/2005 .
3. Successivamente all’erogazione del sostegno finanziario gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera i) e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati. (3)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 3.

Art. 6
- Tipologia del sostegno finanziario
1. I soggetti del terzo settore erogano il sostegno finanziario entro il termine di trenta giorni dall’esito positivo della valutazione di cui all’articolo 5.
2. L’importo massimo erogabile a ciascun beneficiario è pari ad euro 3.000,00.
3. E’ esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e non sono dovute spese di istruttoria né interessi sulla somma erogata.
4. La restituzione avviene in forma rateale, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo le specifiche modalità previste dal progetto di inclusione sociale.
Art. 7
- Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali
1. La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione dei progetti di inclusione sociale ammessi al finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di cui all’articolo 5.
2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente l’impiego delle somme percepite utilizzando un’ apposita modulistica approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia e tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa ai progetti finanziati per i tre anni successivi alla completa attuazione degli stessi.
3. Nei casi di mancata o parziale realizzazione dei progetti di inclusione sociale è disposta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi.
4. Il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del controllo di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di impianto e di funzionamento di un basamento informativo per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli e per l’eventuale revoca dei finanziamenti stessi.
Art. 8
- Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue
1. Alla conclusione dei progetti i soggetti del terzo settore redigono un rendiconto finale sull’attività svolta in cui sono evidenziati:
a) il numero di contatti complessivamente intercorsi con soggetti in condizioni di disagio;
b) i sostegni finanziari erogati;
c) i costi complessivamente sostenuti;
d) la quota dei costi a carico della Regione, determinata nella misura di cui all’articolo 3 comma 6;
e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti e gli importi restituiti;
f) gli importi che non è stato possibile recuperare, con l’indicazione delle relative motivazioni;
g) i risultati raggiunti, con riferimento agli obiettivi dei progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento.
2. La rendicontazione finale è approvata con atto del dirigente competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dei soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota dei costi sostenuti, sono restituite alla Regione nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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