Menù di navigazione

Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 21 febbraio 2013;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17 comma 4 del

regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 208, recante l’approvazione dello schema di regolamento di attuazione dell’articolo 60 della l.r. 77/2012 , ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto;


Visto il parere favorevole con osservazioni della competente Commissione consiliare, reso nella seduta dell’ 11 aprile 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 267;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 60 della legge finanziaria per l’anno 2013 prevede interventi di sostegno finanziario destinati all’inclusione sociale e alla lotta alla povertà, e ne demanda l’attuazione ad un regolamento che stabilisce, tra l’altro, la tipologia di tale sostegno, il suo ammontare massimo e le modalità gestionali, nonché le caratteristiche dei progetti di inclusione sociale.


2. La previsione legislativa di una selezione dei progetti di inclusione sociale tramite bandi pubblici implica l’articolazione del sostegno regionale in due fasi: nella prima di esse è disciplinato il rapporto tra la Regione e i soggetti del terzo settore che presentano i progetti di inclusione, e nella seconda, invece, il rapporto tra tali soggetti e i beneficiari del sostegno finanziario.


3. Per quanto riguarda la prima fase, è necessario, in particolare, predeterminare i contenuti dei progetti che i soggetti del terzo settore presentano alla Regione, perché l’ammissione al sostegno finanziario si basa su tali elementi, oltre che su quelli che saranno ulteriormente prescritti dai bandi pubblici di cui al punto 2.


4. L'indicazione dei contenuti del progetto è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. L'attuazione del progetto di sostegno ha lo scopo specifico di evitare che i beneficiari possano precipitare in una condizione di vera e propria indigenza ed emarginazione sociale. (1)

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 1.



5. Allo scopo di rendere maggiormente efficace e continuativa l’azione a sostegno delle persone in difficoltà, è necessario prevedere, successivamente all’erogazione del sostegno finanziario, un’ intervento di tutoraggio del beneficiario svolto dal soggetto del terzo settore, e finalizzato soprattutto all’educazione ad un uso consapevole del denaro.


6. Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse è fondamentale rafforzare la collaborazione tra soggetti del terzo settore e servizi sociali professionali, anche prevedendo che i primi comunichino ai secondi gli interventi effettuati. (2)

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 2.



7. Di accogliere il parere della competente Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi contenute;


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.