Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013
Art. 8
- Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue
1. Alla conclusione dei progetti i soggetti del terzo settore redigono un rendiconto finale sull’attività svolta in cui sono evidenziati:
a) il numero di contatti complessivamente intercorsi con soggetti in condizioni di disagio;
b) i sostegni finanziari erogati;
c) i costi complessivamente sostenuti;
d) la quota dei costi a carico della Regione, determinata nella misura di cui all’articolo 3 comma 6;
e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti e gli importi restituiti;
f) gli importi che non è stato possibile recuperare, con l’indicazione delle relative motivazioni;
g) i risultati raggiunti, con riferimento agli obiettivi dei progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento.
2. La rendicontazione finale è approvata con atto del dirigente competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dei soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota dei costi sostenuti, sono restituite alla Regione nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.