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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013

Art. 7
- Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali
1. La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione dei progetti di inclusione sociale ammessi al finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di cui all’articolo 5.
2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente l’impiego delle somme percepite utilizzando un’ apposita modulistica approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia e tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa ai progetti finanziati per i tre anni successivi alla completa attuazione degli stessi.
3. Nei casi di mancata o parziale realizzazione dei progetti di inclusione sociale è disposta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi.
4. Il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del controllo di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di impianto e di funzionamento di un basamento informativo per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli e per l’eventuale revoca dei finanziamenti stessi.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.