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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013

Art. 5
- Centri di ascolto
1. La valutazione della condizione dei destinatari del progetto avviene nell’ambito di presidi territoriali dei soggetti del terzo settore, denominati “centri di ascolto”.
2. Gli operatori dei centri di ascolto effettuano la valutazione secondo i criteri di cui all’articolo 3 comma 2 lettera g) ed operano in stretto coordinamento con il personale professionale dei servizi sociali territoriali, anche per quanto riguarda l’attuazione delle misure previste dall’articolo 52 comma 3 della l.r. 41/2005 .
3. Successivamente all’erogazione del sostegno finanziario gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera i) e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati. (3)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.