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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013

Art. 2
- Modalità dell’intervento regionale
1. La Regione effettua gli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 1 mediante la concessione di finanziamenti ai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale.
2. L’importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al comma 1 è fissato in euro 150.000,00.
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori dei progetti sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.