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Regolamento 19 marzo 2013, n. 10/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 1
1. Il comma 8 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) è abrogato.
1.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:
“1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6.
2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico- organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.
3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.
4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.
5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.
6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.