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Regolamento 11 febbraio 2013, n. 5/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di sistema regionale delle competenze e di procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 15 febbraio 2013

Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 66 nonies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), dopo le parole “
66 decies
” sono aggiunte le seguenti: “
e può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall’amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3
”.
1.
Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato
” sono sostituite dalle seguenti: “
I componenti di cui al comma 1, lettera b), sono nominati
”.
1.
Art. 3
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
percorso formativo
” sono aggiunte le seguenti: “
e candidati esterni, indicati dall’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 2;
”.
1.
Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 1, lettera a) sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
”.
1.
Art. 5
- Sostituzione del capo IV del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il capo IV del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Capo IV - Procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica
Sezione I - Rendicontazione delle spese
Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese
1. Per gli interventi formativi di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, realizzati dagli organismi attuatori mediante convenzione o autorizzazione, l’amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema della rendicontazione dei costi diretti e indiretti;
b) sistema della rendicontazione dei costi diretti e forfetizzazione di quelli indiretti;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione negli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il fondo sociale europeo.
Art. 90 - Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano all'amministrazione competente, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per i costi diretti.
3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano all'amministrazione competente le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano all’amministrazione competente il rendiconto finale di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
3. La deliberazione di cui all’articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l’ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:
a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
c) comprovabilità;
d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
4. Nel sistema di rendicontazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per i costi diretti.
5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per
l’erogazione del finanziamento.
Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all’amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 93 - Bilancio consuntivo
1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;
b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’amministrazione;
c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;
d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
Art. 95 - Monitoraggio degli interventi
1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall’articolo 31, comma 6 della l.r. 32/2002.
Art. 95 bis - Verifiche degli interventi
1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell’ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell’ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell’intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.