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Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 settembre 2012;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 888;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 novembre 2012;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 1245;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) intende promuovere e valorizzare l’intero sistema della viabilità a fini escursionistici, costituita non solo da itinerari riconosciuti ma anche da tutti quei sentieri e più in generale tutti i percorsi a fini escursionistici che in misura crescente vengono tracciati, o spesso anche semplicemente riscoperti nei nostri territori, soprattutto nei dintorni delle città e nell'Appennino; si rende pertanto necessario modificare il regolamento per sostituire al concetto di “itinerario” quello più ampio di “viabilità”, come già previsto dalla legge;


2. per agevolare la fruizione della rete escursionistica della toscana (RET) è opportuno prevedere, oltre alle forme di segnaletica tradizionali, anche un sistema di segnaletica basata sulla georeferenziazione effettuata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografica del sistema regionale;


3. l’utilizzo delle nuove tecnologie, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dall’articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), consentirà di sfruttare le potenzialità delle ICT come efficace sistema di promozione dell'offerta culturale del territorio, di sviluppare un offerta culturale organizzata, in grado di rispondere alla crescente domanda di turisti e cittadini, di promuovere e potenziare lo sviluppo dei servizi al pubblico con la creazione di un sistema di itinerari geolocalizzati, creando altresì un sistema di comunicazione diretto tra le istituzioni e gli utenti, utile per fornire un feedback immediato sul comportamento dei fruitori;


4. contemporaneamente, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione, è necessario modificare anche le disposizioni tecniche relative alla cartellonistica, integrando alcuni aspetti originariamente non previsti, quali il tempo di percorrenza a cavallo e la distanza espressa in chilometri. Inoltre, per garantire maggior comprensione agli escursionisti soprattutto quelli stranieri, pare opportuno implementare la grafica anche con le simbologie relative alle diverse modalità di escursione (a piedi, cavallo, bike);


5. una buona gestione della RET può essere garantita anche mediante la sinergia tra i gestori della RET e le guide ambientali ed escursionistiche, professionalità specifiche del settore, quotidianamente presenti sul territorio sentieristico; a tal fine è opportuno prevedere che guide ambientali ed escursionistiche siano comprese tra i soggetti con i quali la Regione, le province e gli enti parco possono collaborare per una corretta manutenzione della RET;


6. si rende inoltre necessario rivedere la composizione del Comitato tecnico, organo consultivo gratuito, al fine di garantire la rappresentatività di tutte le competenze e professionalità a vario titolo operanti nel settore escursionistico, prevedendo che questo organo sia composto esclusivamente da tecnici, tra i quali è opportuno inserire anche rappresentanti delle guide ambientali ed escursionistiche;


7. di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


8. di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1 . Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana.”
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 la parola
“itinerario”
è sostituito con la parola
“viabilità”
.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 dopo la parola
“numero”
è inserita la parola
“e/o logo”
.
4. Nel comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“comunità montane”
sono sostituite con le parole:
“unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.
5. Al comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“Per gli itinerari ricadenti”
sono sostituite dalle parole
“Per la viabilità ricadente”
.
6. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 alla lettera a) le parole
“gli itinerari che compongono”
sono sostitute dalle parole
“la viabilità che compone”
.
7. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 alla lettera b) le parole
“è localizzato l’itinerario”
sono sostitute dalle parole
“si sviluppa la RET”
.
8. Al comma 7 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 la parole
“dell’itinerario”
sono sostituite dalle parole
“della viabilità della RET”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della l.r.17/1998.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è inserito il seguente:
“1 bis Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente.”
3. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“Club alpino italiano (CAI),”
sono inserite le seguenti parole
“con le guide ambientali, con le guide alpine”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è inserito il seguente:
“ART. 3 Bis - Segnaletica tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1.- La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.
2 - La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.
3. Le Province e gli Enti Parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET .”
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“nuovi itinerari”
sono sostituite dalle parole
“nuova viabilità”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 61/2006 dopo la parola
“ Le province”
vengono inserite
“ e gli Enti Parco “
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/2006, dopo le parole
“trasmettono”
sono inserite le seguenti:
“,con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione della Regione,”.
Art. 6
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Catasto della RET
1. Il catasto della RET, di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:
a) zona di appartenenza della viabilità;
b) numero della viabilità e sua eventuale denominazione;
c) comuni interessati allo sviluppo territoriale della viabilità;
d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'istituto geografico militare (IGM) al 25000 e riferimenti sul sistema georeferenziato e cartografico della Regione Toscana;
e) località d' inizio e termine e località che si trovano lungo la RET, nonchè tutti gli snodi e relative quote;
f) indicazione delle emergenze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche presenti;
g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
i) eventuale particolare destinazione della viabilità;
j) possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o in mountain bike;
k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti tappa, rifugi o strutture ricettive, punti di ristoro e centri di accoglienza , informazione e documentazione lungo la viabilità;
l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile;
m) indicazione della tipologia prevalente di ambiente su cui si sviluppa la viabilità;
n) specifica relativa allo sviluppo della viabilità sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
o) condizioni di percorribilità e stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
p) esposizione prevalente della viabilità;
q) interesse prevalente della viabilità ( turistico, storico, naturalistico e tematico);
2. Il catasto contiene altresì notizie relative:
a) all'attraversamento di terreni su fondo pubblico o privato;
b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
c) alla tipologia del fondo diversificato in: sterrato, roccia, naturale e artificiale;
d) al soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.”
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“di realizzazione”
sono aggiunte le seguenti:
“e manutenzione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“ alle province “
sono aggiunte
“ e ai Parchi”
3. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“nuovi itinerari”
sono sostituite con le parole
“nuove viabilità”
4. Il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ed è composto da:
a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;
c) un tecnico designato dal CAI;
d) un tecnico designato da Federparchi;
e) una guida ambientale designata dalle Associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;
f) un esercente la professione di guida alpina disegnato dal Collegio Regionale guide alpine Toscana;
g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale.”
Art. 8
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET
1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti.
2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione dagli enti locali o dai Parchi nel cui territorio è localizzato un itinerario. Il centro mette a disposizione dell'utenza materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio di riferimento e l'elenco delle guide ambientali e delle guide alpine abilitate.”
Art. 9
- Norma transitoria
1. Le Province e gli Enti Parco provvedono ad implementare ed aggiornare la segnaletica in modalità ICT di cui al comma 1 dell'articolo 3 bis del d.p.g.r. 61/2006 entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.