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Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013

Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“di realizzazione”
sono aggiunte le seguenti:
“e manutenzione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“ alle province “
sono aggiunte
“ e ai Parchi”
3. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“nuovi itinerari”
sono sostituite con le parole
“nuove viabilità”
4. Il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ed è composto da:
a) tre funzionari regionali esperti, uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
b) un tecnico designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della province;
c) un tecnico designato dal CAI;
d) un tecnico designato da Federparchi;
e) una guida ambientale designata dalle Associazioni di guide ambientali maggiormente rappresentative nel settore;
f) un esercente la professione di guida alpina disegnato dal Collegio Regionale guide alpine Toscana;
g) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.