Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013

Art. 3
1. Dopo l’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è inserito il seguente:
“ART. 3 Bis - Segnaletica tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1.- La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito individuato con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.
2 - La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.
3. Le Province e gli Enti Parco aggiornano le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione previste, ad ogni variazione inerente la viabilità RET .”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.