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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e in particolare l’articolo 13;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 92, comma 6;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 settembre 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare delibera di Giunta regionale n. 890 del 8 ottobre 2012 di adozione dello schema di regolamento (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");


Visto il parere favorevole con proposte di modifica espresso dalle commissioni consiliari II e VI, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, nella seduta congiunta del 31 ottobre 2012;


Visto il parere favorevole con condizioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’ articolo 66 dello Statuto, nella seduta del 15 ottobre 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2012, n. 1075;


Considerato quanto segue:


- Per quanto concerne il capo I:


1. è necessario modificare il d.p.g.r. 46/R/2008 per adeguarlo alle modifiche intervenute nella l.r. 20/2006 , al fine di definire alcune modalità di applicazione della legge regionale stessa e di rispondere a specifiche esigenze di natura tecnica, che si sono manifestate nel corso dell’applicazione della normativa in questione;


2. in considerazione del fatto che i controlli dei gestori del servizio idrico integrato (SII) sono finalizzati alla tutela dello stato di conservazione sia della rete che dei connessi impianti di depurazione, beni di proprietà pubblica posti a tutela dell’ambiente, e tenuto conto dell’ articolo 128, comma 2 del 152/2006, per la quale il gestore “organizza un adeguato servizio di controllo”, è opportuno prevedere:

a) che il gestore possa richiedere ai titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 abitante equivalente (AE) un’autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate;

b) che gli enti competenti prevedano nelle autorizzazioni l'obbligo per il titolare dello scarico in pubblica fognatura di consentire al gestore del SII l’accesso al proprio stabilimento;


3. al fine di identificare chiaramente gli obblighi del titolare dello scarico, e di conseguenza le condizioni che devono essere riscontrate durante l’attività di controllo degli stessi, è necessario introdurre l’obbligo per l’ente che autorizza gli scarichi di definire, nel provvedimento autorizzativo, le condizioni di scarico in modo dettagliato ed univoco;


4. al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dai piani di tutela delle acque e di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, concentrandole sugli interventi necessari ad assicurare un livello di depurazione funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità, si rende necessario:

a) introdurre una specifica disciplina per gli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE, volta a stabilire le condizioni in presenza delle quali i trattamenti di tali scarichi, in essere alla data del 29 maggio 2003 - data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) che ha introdotto la prima disciplina regionale in materia di trattamenti appropriati - sono considerati idonei a soddisfare le disposizioni del Sito esternod.lgs.152/2006 , e quindi appropriati, anche se diversi da quelli individuati negli elenchi del presente regolamento;

b) dettare criteri, anche temporali, per l'adeguamento dei trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore o uguale a 2000 AE;


5. al fine di definire i livelli di tutela delle acque necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità, è necessario individuare le attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, nonché quelle attività che possono essere escluse dagli obblighi di cui al titolo V del presente regolamento, in quanto risulta comunque garantito un idoneo livello di tutela;


6. al fine di evitare dubbi interpretativi, è stata ridefinita la disciplina relativa ai cantieri precisando i casi di esclusione per le aree ove, in ragione delle caratteristiche delle stesse non sussistono rischi di dilavamento tali da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità; e sono state altresì introdotte, norme per il raccordo e coordinamento con le procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA);


7. è stata introdotta una disciplina delle acque meteoriche dilavanti (AMD) derivanti dalle miniere coltivate in superficie, analoga a quella esistente per le cave, in quanto trattasi di attività assolutamente simili per modalità esecutive e impatti sull’ambiente;


8. al fine del coordinamento con le modificazioni introdotte e per agevolarne l’applicazione, si è provveduto alla riscrittura della disciplina delle AMD derivanti da cave e impianti di lavorazione inerti;


9. in considerazione delle caratteristiche tecniche della cartografia regionale di riferimento, al fine di semplificare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno, limitatamente ai soli scarichi esistenti, dare una nuova definizione dei corpi idrici superficiali, che includa quelli di piccole dimensioni effettivamente presenti sul territorio, ma non rilevati dalla suddetta cartografia;


10. è necessario adeguare, nell’allegato 1, le procedure di gestione dei flussi dati relativi alla tutela delle acque, da inviare allo Stato ed all’Unione europea alle variazioni introdotte nella normativa statale dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 75, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e, da ultimo, dal Sito esternodecreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);


11. è necessario modificare, nell’allegato 2, le disposizioni di cui alla tabella 1 relative alle piscine ad uso natatorio per coordinarle con quelle dell’articolo 26, commi 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio”);


12. è necessario modificare anche il titolo IV del regolamento concernente l’utilizzazione agronomica delle acque, sia per adeguarlo alle modifiche legislative intervenute, sia per tener conto di alcune specifiche esigenze di natura tecnica e di semplificazione che si sono manifestate nel corso dell’applicazione concreta della disciplina in questione;


13. vengono inserite nel presente regolamento le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante definizione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’Sito esternoart. 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991”). Tale intervento è finalizzato in primo luogo ad avere in un unico atto normativo la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e nelle zone non vulnerabili. Per evitare possibili dubbi interpretativi si è proceduto ad una riscrittura formale degli articoli interessati. Inoltre nel riscrivere la disciplina si sono introdotti elementi di semplificazione finalizzati a ridurre anche adempimenti a carico delle aziende agricole. In particolare, per gli allevamenti che producono quantità di azoto inferiore a 600 chilogrammi/anno si semplificano le procedure di stoccaggio di letami e liquami riaffermando unicamente alcuni principi per la tutela della salute, per la tutela delle acque e dell’incolumità pubblica, rinviando ad eventuali disposizioni locali. Tale opportunità vigente nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è estesa anche alle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola;


14. riguardo alla disciplina di alcuni divieti relativi all'utilizzazione agronomica si è introdotto il riferimento ai corpi idrici tipizzati in luogo del riferimento ai corsi d’acqua superficiali significativi. Questa modifica è stata ritenuta opportuna in quanto i corpi idrici tipizzati sono indicati nelle delibere regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 del Sito esternod.lgs. 152/2006 e ciò garantisce una maggiore certezza nell'applicazione dei divieti previsti consentendo ai soggetti interessati di conoscere con maggior chiarezza gli obblighi che devono rispettare. Tuttavia, poiché i suddetti corsi d’acqua sono in numero contenuto rispetto alla totalità dei corsi d’acqua presenti sul territorio regionale, si sono uniformate le distanze delle fasce di rispetto conservando quelle più ampie;


15. di accogliere il parere delle commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;


16. di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo;



- Per quanto concerne il capo II:


17. è necessario che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) anche al fine di rispettare le scadenza previste dalla l.r. 20/2006 .




Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.